venerdì 13 novembre 2009

Processo breve, ecco il ddl: quando e come si applica


Estinzione del processo quando dalla richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pubblico ministero sono passati due anni senza che sia stata emessa la sentenza. Stessa sorte per i procedimenti in appello che durino più di due anni dalla sentenza di primo grado. E identico epilogo per il passaggio dalla sentenza di appello a quella della Cassazione: i giudici dovranno impiegare due anni o il processo sarà estinto. Sono queste le principali norme contenute nel disegno di legge sul "processo breve" depositato oggi in Senato da Pdl e Lega. Le misure, si legge nel ddl, potranno essere applicate solo nei processi per i quali la pena edittale è inferiore nel massimo ai dieci anni, solo nel caso in cui l'imputato è incensurato (non si applicano nel caso in cui l'imputato "ha già riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto, anche se è intervenuta la riabilitazione, o è stato dichiarato delinquente o contravventore abituale o professionale") e - come prevede l'articolo 3 - si possono prevedere per "i processi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, ad eccezione di quelli che sono pendenti avanti alla Corte d'Appello o alla Corte di Cassazione". In pratica il provvedimento potrà essere applicato solo ai procedimenti in primo grado.

Sono esclusi, inoltre, dalla "prescrizione processuale" reati come: l'associazione per delinquere, l'incendio, la pornografia minorile, il sequestro di persona, gli atti persecutori, il furto (se c'è l'aggravante di aver rubato in depositi adibiti alla custodia di armi o esplosivi oppure se il reato è commesso usando violenza o ad esempio in concorso con altre persone o se è commesso in uffici pubblici), la circonvenzione di incapaci, la riduzione in mantenimento o in schiavitù, reati con finalità di terrorismo o eversione, la fabbricazione illegale di armi da guerra, reati commessi in violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, igiene sul lavoro o norme in materia di circolazione stradale, reati previsti dal testo unico concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti.

Al comma 2 dell'articolo 2 del ddl è prevista la sospensione dei termini sulla "prescrizione processuale": "Nei casi di autorizzazione a procedere, di deferimento della questione ad altro giudizio e in ogni altro caso in cui la sospensione del procedimento penale è imposta da una particolare disposizione di legge". Sospeso il corso delle nuove misure anche se "nell'udienza preliminare e nella fase del giudizio, durante il tempo in cui l'udienza o il dibattimento sono sospesi o rinviati per impedimento dell'imputato o del suo difensore, ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore, sempre che la sospensione o il rinvio non siano stati disposti per assoluta necessità di acquisizione della prova" oppure "per il tempo necessario a conseguire la presenza dell'imputato estradando". L'imputato, secondo quanto prevede il testo del ddl, "non si applicano quando l'imputato dichiara di non volersi avvalere della estinzione del processo.

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