sabato 19 aprile 2014

LA RIFORMA DEL TITOLO V

Salve a tutti!!!! Concludiamo la serie dedicata alle riforme sin qui' proposte dal governo Renzi;
Prima di procedere parlando del titolo quinto come annunciato alla presentazione di questa serie, riassumiamo di cosa abbiamo parlato sinora: jobs-act. o riforma del lavoro,litalcum o meglio conosciuta come riforma della legge elettorale,la-riforma-delle-provincie, e ultima,ma non meno importante riforma di cui abbiamo parlato nel post precedente la-riforma-sel-senato.


Ora vediamo di capire cosa cambia con la riforma del titolo V proposta dal governo Renzi:

Eliminazione delle competenze legislative “concorrenti” e conseguente ridefinizione delle competenze “esclusive” dello Stato e di quelle “residuali” delle Regioni; introduzione di una “clausola di supremazia”, in base alla quale la legge statale, su proposta del Governo, può intervenire su materie o funzioni che non sono di competenza legislativa esclusiva dello Stato; introduzione della possibilità per lo Stato di delegare, anche temporaneamente, alle Regioni la funzione legislativa nelle materie di propria competenza esclusiva, salvo alcune eccezioni; riordino dei criteri di riparto della potestà regolamentare.
In sintesi sono queste le principali novità della riforma del Titolo V della Costituzione prevista nello schema di disegno di legge costituzionale “Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, la riduzione dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del Cnel e la revisione del Titolo V della parte seconda della Costituzione”, approvato dal Consiglio dei ministri il 31 marzo scorso.

ESTENSIONE DELLE COMPETENZE ESCLUSIVE DELLO STATO. L’elenco delle materie e delle funzioni di competenza statale “esclusiva” viene integrato includendovi: il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; le norme generali sul procedimento amministrativo e sulla disciplina giuridica del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; le norme generali per la tutela della salute, la sicurezza alimentare e la tutela e sicurezza del lavoro; l’ordinamento scolastico; l’istruzione universitaria e la programmazione strategica della ricerca scientifica e tecnologica; la previdenza complementare e integrativa; l’ordinamento di Comuni, Città metropolitane ed enti di area vasta; il commercio con l’estero; l’ambiente, l’ecosistema, i beni culturali e paesaggistici, anche per profili ulteriori rispetto a quelli di tutela già previsti; le norme generali sulle attività culturali, sul turismo e sull’ordinamento sportivo; l’ordinamento delle professioni intellettuali e della comunicazione; le norme generali sul governo del territorio; il sistema nazionale e il coordinamento della protezione civile; la produzione, il trasporto e la distribuzione nazionali dell’energia; le grandi reti di trasporto e di navigazione d’interesse nazionale e le relative norme di sicurezza; i porti e aeroporti civili, di interesse nazionale e internazionale.
LA POTESTÀ LEGISLATIVA DELLE REGIONI. Conseguentemente, viene disposto che spetti alle Regioni la potestà legislativa in ogni materia e funzione non espressamente riservata alla legislazione esclusiva dello Stato, con particolare riguardo alla pianificazione e alla dotazione infrastrutturale del territorio regionale e alla mobilità al suo interno, all’organizzazione, in ambito regionale, dei servizi alle imprese, dei servizi sociali e sanitari e, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche, dei servizi scolastici, nonché all’istruzione e formazione professionale.
POSSIBILITÀ PER LO STATO DI DELEGARE ALLE REGIONI LA FUNZIONE LEGISLATIVA NELLE MATERIE DI PROPRIA COMPETENZA ESCLUSIVA. Inoltre, a fronte della “clausola di supremazia statale”, viene prevista, di converso, la facoltà per lo Stato, previa intesa con le Regioni interessate, di delegare con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti della Camera dei deputati, l’esercizio della funzione legislativa, in materie o funzioni di sua competenza esclusiva, alle Regioni o ad alcune di esse, anche per un tempo limitato; conseguentemente, è soppressa la previsione in materia di regionalismo differenziato di cui all’attuale terzo comma dell’articolo 116 della Costituzione.
POTERI REGOLAMENTARI. Per quanto riguarda i poteri regolamentari, viene specificato che la potestà regolamentare spetta allo Stato o alla Regione in relazione all’esercizio delle rispettive competenze legislative e che ai Comuni e Città metropolitane è riconosciuta una potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite, nel rispetto però della legge statale o regionale competente.

Conclusioni:
Vale per questo caso quello che ho gia' detto  per quanto riguarda le altre riforme; l'impostazione di base e' positiva ma il dubbio che rimane, visto la frammentata maggioranza che sostiene questo governo, e visto l'importanza della riforma bisognera' vedere se veramente ci sara' la volonta' politica di attuare fino in fondo questa riforma.


Fonti:
riforma costituzione.pdf;

riforma-titolo-v-costituzione-Cosa-cambia-con-la-riforma-del-Titolo-V-del-Governo-Renzi.

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