Salve a tutti!!!! Concludiamo la serie dedicata alle riforme sin qui' proposte dal governo Renzi;
Prima di procedere parlando del titolo quinto come annunciato alla presentazione di questa serie, riassumiamo di cosa abbiamo parlato sinora: jobs-act. o riforma del lavoro,litalcum o meglio conosciuta come riforma della legge elettorale,la-riforma-delle-provincie, e ultima,ma non meno importante riforma di cui abbiamo parlato nel post precedente la-riforma-sel-senato.
Ora vediamo di capire cosa cambia con la riforma del titolo V proposta dal governo Renzi:
Eliminazione delle competenze legislative “concorrenti” e conseguente ridefinizione delle competenze “esclusive” dello Stato e di quelle “residuali” delle Regioni; introduzione di una “clausola di supremazia”, in base alla quale la legge statale, su proposta del Governo, può intervenire su materie o funzioni che non sono di competenza legislativa esclusiva dello Stato; introduzione della possibilità per lo Stato di delegare, anche temporaneamente, alle Regioni la funzione legislativa nelle materie di propria competenza esclusiva, salvo alcune eccezioni; riordino dei criteri di riparto della potestà regolamentare.
In sintesi sono queste le principali novità della riforma del Titolo V della Costituzione prevista nello schema di disegno di legge costituzionale “Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, la riduzione dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del Cnel e la revisione del Titolo V della parte seconda della Costituzione”, approvato dal Consiglio dei ministri il 31 marzo scorso.
Conclusioni:
Vale per questo caso quello che ho gia' detto per quanto riguarda le altre riforme; l'impostazione di base e' positiva ma il dubbio che rimane, visto la frammentata maggioranza che sostiene questo governo, e visto l'importanza della riforma bisognera' vedere se veramente ci sara' la volonta' politica di attuare fino in fondo questa riforma.
Fonti:
riforma costituzione.pdf;
riforma-titolo-v-costituzione-Cosa-cambia-con-la-riforma-del-Titolo-V-del-Governo-Renzi.
Prima di procedere parlando del titolo quinto come annunciato alla presentazione di questa serie, riassumiamo di cosa abbiamo parlato sinora: jobs-act. o riforma del lavoro,litalcum o meglio conosciuta come riforma della legge elettorale,la-riforma-delle-provincie, e ultima,ma non meno importante riforma di cui abbiamo parlato nel post precedente la-riforma-sel-senato.
Ora vediamo di capire cosa cambia con la riforma del titolo V proposta dal governo Renzi:
Eliminazione delle competenze legislative “concorrenti” e conseguente ridefinizione delle competenze “esclusive” dello Stato e di quelle “residuali” delle Regioni; introduzione di una “clausola di supremazia”, in base alla quale la legge statale, su proposta del Governo, può intervenire su materie o funzioni che non sono di competenza legislativa esclusiva dello Stato; introduzione della possibilità per lo Stato di delegare, anche temporaneamente, alle Regioni la funzione legislativa nelle materie di propria competenza esclusiva, salvo alcune eccezioni; riordino dei criteri di riparto della potestà regolamentare.
In sintesi sono queste le principali novità della riforma del Titolo V della Costituzione prevista nello schema di disegno di legge costituzionale “Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, la riduzione dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del Cnel e la revisione del Titolo V della parte seconda della Costituzione”, approvato dal Consiglio dei ministri il 31 marzo scorso.
ESTENSIONE DELLE COMPETENZE
ESCLUSIVE DELLO STATO. L’elenco delle materie e delle funzioni
di competenza statale “esclusiva” viene integrato includendovi:
il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; le
norme generali sul procedimento amministrativo e sulla disciplina
giuridica del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
le norme generali per la tutela della salute, la sicurezza alimentare
e la tutela e sicurezza del lavoro; l’ordinamento scolastico;
l’istruzione universitaria e la programmazione strategica della
ricerca scientifica e tecnologica; la previdenza complementare e
integrativa; l’ordinamento di Comuni, Città metropolitane ed enti
di area vasta; il commercio con l’estero; l’ambiente,
l’ecosistema, i beni culturali e paesaggistici, anche per
profili ulteriori rispetto a quelli di tutela già previsti; le norme
generali sulle attività culturali, sul turismo e sull’ordinamento
sportivo; l’ordinamento delle professioni intellettuali e
della comunicazione; le norme generali sul governo del territorio;
il sistema nazionale e il coordinamento della protezione civile; la
produzione, il trasporto e la distribuzione nazionali
dell’energia; le grandi reti di trasporto e di navigazione
d’interesse nazionale e le relative norme di sicurezza; i porti e
aeroporti civili, di interesse nazionale e internazionale.
LA POTESTÀ LEGISLATIVA DELLE
REGIONI. Conseguentemente, viene disposto che spetti alle Regioni
la potestà legislativa in ogni materia e funzione non espressamente
riservata alla legislazione esclusiva dello Stato, con particolare
riguardo alla pianificazione e alla dotazione infrastrutturale del
territorio regionale e alla mobilità al suo interno,
all’organizzazione, in ambito regionale, dei servizi alle imprese,
dei servizi sociali e sanitari e, salva l’autonomia delle
istituzioni scolastiche, dei servizi scolastici, nonché
all’istruzione e formazione professionale.
POSSIBILITÀ PER LO STATO DI
DELEGARE ALLE REGIONI LA FUNZIONE LEGISLATIVA NELLE MATERIE DI
PROPRIA COMPETENZA ESCLUSIVA. Inoltre, a fronte della “clausola
di supremazia statale”, viene prevista, di converso, la facoltà
per lo Stato, previa intesa con le Regioni interessate, di delegare
con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti della
Camera dei deputati, l’esercizio della funzione legislativa, in
materie o funzioni di sua competenza esclusiva, alle Regioni o ad
alcune di esse, anche per un tempo limitato; conseguentemente, è
soppressa la previsione in materia di regionalismo differenziato di
cui all’attuale terzo comma dell’articolo 116 della Costituzione.
POTERI REGOLAMENTARI. Per quanto
riguarda i poteri regolamentari, viene specificato che la potestà
regolamentare spetta allo Stato o alla Regione in relazione
all’esercizio delle rispettive competenze legislative e che ai
Comuni e Città metropolitane è riconosciuta una potestà
regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello
svolgimento delle funzioni loro attribuite, nel rispetto però della
legge statale o regionale competente.
Conclusioni:
Vale per questo caso quello che ho gia' detto per quanto riguarda le altre riforme; l'impostazione di base e' positiva ma il dubbio che rimane, visto la frammentata maggioranza che sostiene questo governo, e visto l'importanza della riforma bisognera' vedere se veramente ci sara' la volonta' politica di attuare fino in fondo questa riforma.
Fonti:
riforma costituzione.pdf;
riforma-titolo-v-costituzione-Cosa-cambia-con-la-riforma-del-Titolo-V-del-Governo-Renzi.
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