Continuiamo ha parlare di
LIBERARIZZAZIONI. Dopo aver affrontato la liberarizzazione del mercato del gas (
http://lucamarinonilemieidee.blogspot.it/2012/09/liberalizzazioni-parte-prima.html) e la liberarizzazione dei carburanti (
http://lucamarinonilemieidee.blogspot.it/2012/09/liberarizzazioni-parte-swconda.html),ora affrontiamo la
Liberarizzazione delle professioni.
Liberalizzazione Professioni
Premetto che personalmente in questo campo sarei per l' Abolizione degli Ordini Professionali e di tutto cio’ che essi si portano dietro.
Detto questo di seguito vi propongo l'analisi fatta dal Garante della Concorrenza e del Mercato sull'argomento:
Libere professioni (l’analisi)
Da molti anni, la riforma delle libere professioni è al centro del
dibattito, in ragione del ruolo cruciale che tali attività rivestono per
la competitività delle imprese e del sistema economico tutto.
L’Autorità ha piena consapevolezza degli interessi fondamentali del
singolo e della collettività spesso collegati ai servizi professionali,
nonché del contributo di molte attività professionali alla diffusione
dell’innovazione scientifica e tecnologica nell’interesse della
competitività del Paese. Per tali ragioni, l’Autorità non disconosce le
peculiarità che connotano tali attività né intende perseguire alcuna
impropria assimilazione delle libere professioni alle attività
commerciali. L’Autorità ritiene tuttavia che i principi concorrenziali
possano essere applicati, anche in tale settore, in modo compatibile con
le esigenze di protezione sociale e di tutela dei rilevanti interessi
pubblici ad esso sottesi e che una maggiore ispirazione del quadro
regolamentare ai suddetti principi possa arrecare benefici stimoli al
settore e, di riflesso, all’intera collettività.
In tale ottica, significativi passi in avanti sono stati certamente
compiuti dal legislatore in accoglimento di misure da tempo proposte
dall’Autorità. Si fa riferimento, in particolare, alle novità introdotte
dall’art. 3 D.L. n. 138/2011, convertito in legge dalla L. n. 148/2011,
dall’art. 10 della legge n. 183/2011 (legge di stabilità) e dall’art.
33 del D.L. n. 201/2011, convertito in legge dalla L. n. 214/2011. Non
può, pertanto, che esprimersi apprezzamento con riguardo: i) alla
prevista riforma degli ordini professionali in senso pro- competitivo;
ii) alla soppressione del riferimento alle tariffe; iii) alla riduzione
della durata del tirocinio; iv) alla fissazione esplicita del termine
massimo entro cui decadranno le norme degli ordinamenti professionali in
contrasto con le nuove disposizioni; v) alla esplicita ammissione della
possibilità di ricorrere alla forma societaria secondo i modelli
regolati dal titolo V e VI del libro V del codice civile.
Restano tuttavia ancora delle criticità che urge superare perché del
tutto anacronistiche, prive di giustificazione e all’origine di
rilevanti inefficienze nel settore che impattano negativamente sulla
competitività dell’intero sistema. La prossima emanazione di un d.P.R.
per la riforma degli ordinamenti professionali (ex art. 3, comma, 5, del
D.L. n. 138/2011, convertito in legge dalla L. n. 148/2011) costituisce
la più corretta sede per rimuovere le incrostazioni regolatorie che
tuttora residuano nel settore, e nel quale l’Autorità ritiene che
possano trovare spazio le misure di seguito indicate, relative ai
tariffari, alla separazione delle attività di gestione degli albi da
quelle di verifica disciplinare, all’incremento della pianta organica
dei notai e comunque al suo completamento, alle riserve di attività ed
ai regimi di incompatibilità.
Tariffari
I tariffari professionali non sono più obbligatori a seguito della
liberalizzazione introdotta dal D.L. n. 223/2006. Rimane un vincolo alla
loro adozione a seguito della previsione di cui all’art. 3, comma 5,
lett. d), del D.L. n. 138/2011, in base alla quale, in caso di mancata
determinazione consensuale del compenso tra professionista e
beneficiario, quando il committente è un ente pubblico, in caso di
liquidazione giudiziale dei compensi, ovvero nei casi in cui la
prestazione professionale è resa nell'interesse dei terzi, si applica la
tariffa di riferimento
Secondo il consolidato orientamento dell’Autorità, le tariffe minime o
fisse costituiscono un vincolo ingiustificato all’esercizio
dell’attività professionale; le tariffe predeterminate, da una parte,
non sono idonee a garantire la qualità delle prestazioni e, dall’altra,
non consentono al professionista di gestire un’importante variabile del
proprio comportamento economico rappresentata dal prezzo della
prestazione.
Pur non essendo più obbligatori in linea generale, i tariffari
rimangono tali nelle ipotesi previste dalla norma di mancato consenso
tra le parti sul corrispettivo della prestazione. A questo proposito,
non si tratta di situazioni sporadiche o marginali: basti pensare
all’entità degli acquisti di servizi professionali effettuati dalle
pubbliche amministrazioni, per le quali sarebbe possibile ottenere
risparmi a tutto vantaggio del bilancio pubblico se i professionisti
potessero offrire i loro servizi a prezzi inferiori rispetto alle
tariffe di riferimento.
Si propone dunque la soppressione della parte dell’art. 3, comma 5,
lett. d), del D.L. n. 138/11, che prevede le residue ipotesi di
applicazione obbligatoria dei tariffari.
Separazione delle funzioni amministrativa e disciplinare
Lo svolgimento dell’attività di verifica disciplinare si estrinseca in
un vero e proprio controllo nei confronti degli iscritti agli albi,
controllo a seguito del quale possono scaturire dei provvedimenti a
carico dei professionisti in grado di avere effetti sulla loro attività.
La delicatezza dell’attività di vigilanza pertanto rende necessario che
l’organo a ciò deputato sia tale da garantire proprio in ragione della
sua composizione un’effettiva terzietà ed imparzialità.
L’Autorità è dell’avviso che il principio di imparzialità non possa
essere salvaguardato da un organo che sia espressione di interessi
particolari riconducibili ai concorrenti del professionista sottoposto a
valutazione disciplinare.
Infatti, l’affidamento della funzione di controllo a un organismo
composto da professionisti che possono contemporaneamente operare sul
mercato in concorrenza con coloro che devono giudicare, assume specifica
rilevanza sotto il profilo concorrenziale, in ragione del fatto che
questi ultimi possono essere sottoposti a un ingiustificato svantaggio
concorrenziale nel caso il potere disciplinare sia esercitato in maniera
distorta.
La previsione di un siffatto duplice ruolo (concorrenti e giudici) in
capo ai professionisti, appare limitare l'efficacia stessa dell’attività
di controllo, che risulterebbe condizionata da un potenziale conflitto
di interessi e di conseguenza potrebbe non essere svolta nel rispetto
del principio di imparzialità.
Al fine di evitare queste distorsioni, appare opportuno modificare
l’art. 3, comma 5, lett. f, del D.L. n. 138/11, prevedendo espressamente
che i nuovi organi territoriali ivi previsti per l’esame delle
questioni disciplinari, che
nella norma ci si limita a dire debbono essere separati dagli organi
deputati all’amministrazione, comprendano anche membri non iscritti agli
albi e, limitatamente ai consigli territoriali, iscritti ad albi
diversi da quello di competenza;
Formazione
La previsione dell'obbligo per il professionista di seguire percorsi di
formazione continua permanente è indubbiamente da apprezzare. Tuttavia,
si evidenzia l’opportunità che l’attribuzione agli Ordini della
predisposizione dei percorsi di aggiornamento, formazione e
specializzazione dei professionisti non si traduca nella possibilità per
essi di riservare a se stessi la gestione degli eventi formativi ovvero
nell’attribuzione di vantaggi concorrenziali rispetto ad altri
organizzatori di eventi formativi, che devono ottenere il riconoscimento
dei corsi da parte del Consiglio dell’Ordine.
Appare preferibile che i Consigli si limitino a fissare i requisiti
minimi dei corsi di formazione, uniformi sul territorio nazionale, da
auto-dichiarare da parte degli organizzatori dei corsi con possibilità
di controlli a campione, ma senza necessità di un previo riconoscimento o
autorizzazione dei corsi e dei relativi crediti formativi.
Pianta organica dei notai (omissis)
Pubblicità dei professionisti
L’art. 3, comma 5, lett. g) del D.L. n. 138/2011, convertito in legge
dalla L. n. 148/2011, prevede, che, entro 12 mesi dall’entrata in vigore
del decreto, gli ordini professionali debbano essere riformati
recependo, tra gli altri, il principio in base a cui “la pubblicità
informativa, con ogni mezzo, avente ad oggetto l'attività professionale,
le specializzazioni ed i titoli professionali posseduti, la struttura
dello studio ed i compensi delle prestazioni, è libera. Le informazioni
devono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere
equivoche, ingannevoli, denigratorie”.
Tale norma non incide tuttavia sulla previsione di cui all’articolo 2,
comma 1, lett. b) del D.L. n. 233/2006, convertito in legge dalla L. n.
248/2006, che, oltre ad abrogare le disposizioni che prevedevano il
divieto di svolgere pubblicità informativa, attribuisce agli ordini
professionali il potere di verifica sulla trasparenza e veridicità della
pubblicità.
Sul punto, l’Autorità ha già rilevato che il controllo da parte degli
ordini sulla correttezza dei messaggi pubblicitari diffusi dei
professionisti non trova alcuna giustificazione razionale nell’ambito
del nostro ordinamento giuridico che prevede il controllo della
pubblicità da parte dell’Autorità ai sensi del D.Lgs. n. 206/2005 (c.d.
Codice del consumo) e del D.Lgs. n. 145/2007; ed inoltre determina il
rischio che esso possa essere utilizzato dagli stessi Ordini al fine di
limitare l’utilizzo della fondamentale leva concorrenziale della
pubblicità da parte dei professionisti.
La modifica normativa proposta, pertanto, muove dal presupposto che non
debba esserci alcuna verifica, né ex ante né successiva, da parte degli
Ordini sui messaggi pubblicitari veicolati dai professionisti, posto
che l’Autorità garante della concorrenza e del mercato è competente ad
esercitare il
controllo sulla correttezza, veridicità e non ingannevolezza dei
messaggi pubblicitari diffusi da qualsiasi soggetto nell’ambito dello
svolgimento della sua attività economica, e quindi anche dai soggetti
che svolgono attività libero professionali e intellettuali, e non
risulta necessario né proporzionale, in merito, alcun tipo di verifica
ordinistica.
Libere professioni (le proposte)
Abolizione dei tariffari – Riforma della composizione degli organi
disciplinari degli Ordini – Limitazione del potere degli Ordini in
materia di corsi di formazione – Revisione della pianta organica dei
notai – Eliminazione del controllo degli ordini sulla pubblicità dei
professionisti
L’Autorità ritiene che in tale settore, al fine di completare il
processo di modernizzazione già avviato e consentire ad esso di svolgere
un ruolo adeguato di sostegno alla crescita nel Paese, risulta
necessario introdurre le seguenti misure:
a)
abolizione espressa di qualsiasi forma di tariffario e,
conseguentemente, abrogazione dell’art. 3, comma 5, lett. d), del D.L.
13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge dalla L. 14 settembre 2011,
n. 148, nella parte in cui prevede che in caso di mancata determinazione
consensuale del compenso, quando il committente è un ente pubblico, in
caso di liquidazione giudiziale dei compensi, ovvero nei casi in cui la
prestazione professionale è resa nell'interesse dei terzi si applicano
le tariffe
professionali stabilite con decreto dal Ministro della Giustizia;
b)
esclusione della funzione disciplinare in capo agli Ordini,
da attuarsi mediante modifica dell’art. 3, comma 5, lett. f), del D.L.
13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge dalla L. 14 settembre 2011,
n. 148, prevedendo espressamente che negli organi indicati nella norma
per l’esame delle questioni disciplinari entrino a far parte anche
membri non iscritti agli albi e, limitatamente ai consigli locali,
iscritti ad albi diversi da quello territoriale di competenza;
c)
limitazione dei poteri dei Consigli degli ordini alla fissazione di requisiti minimi dei corsi di formazione,
senza alcuna necessità di autorizzazioni o riconoscimenti preventivi,
prevedendo forme di auto-dichiarazione da parte degli organizzatori con
meri controlli a campione;
d) revisione della pianta organica dei notai (omissis);
e) abrogazione dell’articolo 2, comma 1, lett. b) del D.L. 4 luglio
2006, n. 233, convertito in legge dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, nella
parte in cui prevede il controllo, da parte degli ordini professionali,
sulla
trasparenza e veridicità dei messaggi pubblicitari veicolati dai professionisti.
Link utili:
http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato6617595.pdf:
http://www.ilsussidiario.net/News/Economia-e-Finanza/2012/1/20/LIBERALIZZAZIONI-Ordini-e-professioni-cosi-Monti-copia-le-idee-di-Tremonti/234757/;
http://www.edilportale.com/news/2012/03/professione/professioni-via-libera-definitivo-della-camera-alle-liberalizzazioni_26589_33.html;
http://www.fasi.biz/it/news/studi-e-opinioni/4817-etica-e-concorrenza-nella-liberalizzazione-delle-professioni.html;
http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2012-01-20/liberalizzazione-professioni-maria-carla-203223.shtml?uuid=AaCS4dgE
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